28/09/2020
Emergenza Covid 19 - Sospensione Mutui e altri Affidamenti

COVID: misure pubbliche di sostegno alle PMI

Informiamo che la legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 248 del 30 dicembre 2020, n. 178 è intervenuta sull’art. 56 del Decreto-legge 18/2020 (c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni in Legge 27/2020), relativo alla moratoria per i finanziamenti concessi alle PMI per spostarne il termine finale al 30 giugno 2021

La proroga, pertanto, vale per le PMI che al 1° gennaio 2021 hanno ottenuto una o più agevolazioni di cui al comma 2 dell’art. 56 del D.L. 18/2020 il cui termine finale era stato previsto al 31 gennaio 2021 (o al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico) e, quindi, per i seguenti rapporti unitamente ai rispettivi elementi accessori²:

  • i fidi a revoca e autoliquidanti, che non verranno revocati fino al 30 giugno 2021, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata (art. 56, comma 2, lettera a) D.L. 18/2020);
  • i fidi a scadenza non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021, che verranno prorogati al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori (art. 56, comma 2, lettera b) D.L. 18/2020);
  • le anticipazioni, che verranno prorogate al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori (art. 56, comma 2, lettera b) D.L. 18/2020);
  • le rate di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale ed i canoni delle operazioni di locazione finanziaria, il cui pagamento verrà sospeso fino al 30 giugno 2021(art. 56, comma 2, lettera c) D.L. 18/2020).

L’agevolazione concessa al cliente, in relazione al rapporto sopra indicato, è prorogata senza formalità, automaticamente ed alle condizioni del contratto originario.

Il cliente ha la possibilità di rinunciare a tale proroga con espressa comunicazione, da far pervenire all’indirizzo PEC della filiale di competenza, possibilmente entro il termine del 31 gennaio 2021 (o entro il 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

1 La scadenza del 30 giugno 2021 è prevista dalla disposizione di legge. Per ogni rapporto, poi, in base alla periodicità della rata, tale scadenza verrà rimodulata di conseguenza.

² Riferimento FAQ MEF n. 14 - Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

COVID: misure pubbliche di sostegno a favore dei titolari di Mutui Prima Casa

Verifica qui gli ultimi aggiornamenti pubblicati sui termini relativi alle sospensioni dei mutui prima casa ai sensi del Fondo Gasparrini.

Verifica quali sono quelli di Tuo interesse, e se vuoi scarica e compila la modulistica disponibile.

L'inoltro delle richieste di sospensione dovrà essere effettuato alla Tua filiale di riferimento, tramite e-mail, preferibilmente tramite PEC. Elenco recapiti indirizzi e-mail e PEC delle filiali di Banca TEMA (Clicca Qui

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 01/09/1993 n.385 sono contenute nei relativi fogli informativi disponibili presso tutte le succursali della Banca e sul sito www.bancatema.com . Per visualizzare i fogli informativi puoi cliccare qui.